Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Seduta del Consiglio di Istituto del 20.03.2025 Delibere n. 33- 34- 35- 36- 37

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 2767 del 26/03/2025
– Delibera_n.36_Variazioni_al_PA_2025_.pdf
– Delibera_n.34_Autorizzazione_stipula_contratto_pluriennale_distributori_automatici__281_29.pdf
– Delibera_n.33_Proposta_di_adesione_ACCORDO_DI_RETE_TRA_SCUOLE_per_lo_svolgimento_in_via_aggregata_di_una_procedura_per_lraffidamento_del_servizio_di_cassa__281_29.pdf
– Delibera_n.37_Regolamento.pdf
– Delibera_n.35_Autorizzazione_stipula_contratto_pluriennale_fotocopiatori.pdf